Statuto
Chi siamo
Statuto
Associazione di Promozione Sociale
Costituzione – Denominazione – Sede
Art. 1. E’ costituita
con Sede in Orte-Corso G.Garibaldi 166. l’Associazione di Promozione Sociale
denominata “ORTE Greenway” ai sensi
della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36
e seguenti del Codice Civile.
Art. 2. L’Associazione “ORTE Greenway” più avanti chiamata per
brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità
sociale a favore degli associati e di terzi .
Finalità e attività
Art. 3. L’Associazione “ORTE Greenway” è una libera
aggregazione di persone, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità
sociale a favore degli associati e di terzi, contribuendo allo sviluppo sociale
e culturale dei cittadini comunitari ed extracomunitari e alla mobilità
sostenibile attraverso l’attuazione di progetti di riqualificazione del
territorio che sensibilizzano le tematiche ambientali e la mobilità
sostenibile.
Art. 4. L’Associazione
attraverso l’azione dei propri soci, svolta a titolo prevalentemente di
gratuità, realizza i propri scopi con le seguenti attività:
§
promozione della mobilità alternativa e
sostenibile attraverso campagne di informazione che educano all’utilizzo di
mezzi di trasporto non inquinanti
§
percorsi di educazione ambientale, da
proporre anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di modificare
comportamenti, individuali e collettivi, consapevoli e sostenibili che
favoriscano un equilibrato rapporto tra uomo e natura
§
tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, anche attraverso l’individuazione e la promozione di percorsi
turistici che incentivino la mobilità sostenibile
§
monitoraggio dell’ inquinamento
ambientale e promozione d’istanze di cittadinanza attiva
§
organizzazione, realizzazione e gestione
di congressi, eventi, convegni, workshop, seminari, laboratori di quartiere
sulle finalità e attività dell’ organizzazione.
§
creazione, promozione e cura di un sito
web, quale strumento di divulgazione di materiale audio-visivo, delle buone
pratiche italiane ed internazionali relative alla mobilità sostenibile
§
promozione di provvedimenti per la
moderazione del traffico e per la sicurezza stradale con proposte per la
risoluzione dei problemi legati alla mobilità e allo sviluppo del trasporto
collettivo
§
realizzazione campagne di mobilità
sostenibile e di responsabilità sociale che comprendano anche la promozione
della mobilità pedonale, ciclabile e di nuovi servizi di mobilità
L’Associazione potrà garantire la sua
collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano
nei propri scopi come pure potrà porre in essere attività culturali, convegni,
conferenze, dibattiti.
Infine, l’associazione potrà svolgere
tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le
attività accessorie, in quanto ad esse integrative , anche se svolte in assenza
delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti
dalla legge. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a
principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti
inviolabili della persona.
Art. 5. Per il perseguimento
dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi
di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al
fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per
raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie
finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;
effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini
istituzionali.
Soci
Art. 6. Possono diventare soci
dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di
età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro
realizzazione ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i
regolamenti. L’Associazione esclude la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di
socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini
prescritti dall’assemblea.
Art. 7. L’ammissione
all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda scritta del
richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete
generalità. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al
Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto
dell’ammissione dell’aspirante, il rigetto della domanda di iscrizione deve
essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
Art. 8. All’atto dell’ammissione
il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata
dal consiglio direttivo ed approvata dall’assemblea.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9. Tutti i soci
hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le
attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto
alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro
comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di
recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al
Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura
dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. I soci hanno
l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli
eventuali regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti
sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese
effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di
lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento del socio verso gli
altri aderenti e verso l’esterno dell’associazione deve essere animato da
spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede,
legalità, del rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche
emanate.
Art. 10. La qualità di socio si
perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della
quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni
scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per
esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o
comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme
statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si
mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi
a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione,
la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima
Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30
giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Art. 11. Possono altresì
aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che,
condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini
stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma
hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in
volta intraprese dall’Associazione.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 12. Sono organi
dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
e. il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono elettive e
prevalentemente gratuite.
Assemblea dei soci
Art. 13. L’Assemblea è organo
sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli
amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario
consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli
amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati.
Il Presidente deve constatare:
§
la regolarità delle deleghe;
§
il diritto di partecipare all’assemblea.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio
Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima
convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire
almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che
straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a
tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo
dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere
il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti
oggetto del dibattimento.
L’assemblea dei socio è retta dal
presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.
Art. 14. L’Assemblea può essere
costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria
è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati,
mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il
numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per
delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Nelle deliberazioni di
approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i
consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata
di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a
scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente
esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito
verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti:
§
discute ed approva il bilancio
preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
§
definisce il programma generale annuale
di attività;
§
procede alla nomina dei consiglieri e
delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei
componenti;
§
elegge e revoca il presidente;
§
determina l’ammontare delle quote
associative e il termine ultimo per il loro versamento;
§
discute e approva gli eventuali
regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell’Associazione;
§
delibera sulle responsabilità dei
consiglieri;
§
decide sulla decadenza dei soci ai sensi
dell’art. 10;
§
discute e decide su tutti gli argomenti
posti all’Ordine del Giorno.
Art. 18. L’Assemblea
straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea
straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento
dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria
delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 19. Il Consiglio Direttivo
è composto da 3 a 11 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3
esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo
è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare,
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal
Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo avviso
affisso nella sede sociale almeno 20 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi
interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di
nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo
è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in
essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di
attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza
dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
§
elegge tra i propri componenti il
presidente e lo revoca;
§
elegge tra i propri componenti il vice
presidente e lo revoca;
§
nomina il tesoriere e il segretario;
§
attua tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione;
§
cura l’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea;
§
predispone all’Assemblea il programma
annuale di attività;
§
presenta annualmente all’Assemblea per
l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario
dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi,
i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il
bilancio preventivo per l’anno in corso.
§
conferisce procure generali e speciali;
§
instaura rapporti di lavoro, fissandone
mansioni, qualifiche e retribuzioni;
§
propone all’Assemblea i Regolamenti per
il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
§
riceve, accetta o respinge le domande di
adesione di nuovi soci;
§
ratifica e respinge i provvedimenti
d’urgenza adottati dal Presidente;
§
delibera in ordine all’esclusione dei
soci come da art. 10.
Art. 22. Nell’ambito del
Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto
direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere (eletti nell’ambito del comitato direttivo stesso). In
caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio
Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non
eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri
da sostituire.
Il Presidente
Art. 23. Il Presidente è il
legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura
in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti
di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e
procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad
altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o
impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può
adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio
Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi
tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 24. Il Tesoriere è il
responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione
inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la
redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni
assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è
conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la
facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,
effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e
qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui
limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 25. Il Segretario è il
responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di
Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia
unitamente al libro soci.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art.26. L’assemblea dei soci può
nominare il collegio dei Revisori dei Conti. Il collegio dei
Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.
Esso è formato da tre membri effettivi e
due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata
competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il
collegio rimane in carica 3 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio
Direttivo.
Art. 27. Il Collegio dei
Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture
contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo
e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta
relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei
Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.
Collegio dei Probiviri
Art. 28. Il collegio dei
Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali
ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
I Probiviri sono nominati dall’Assemblea
in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non
più di due mandati consecutivi.
La carica di Proboviro è incompatibile
con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.
Compiti del Collegio dei Probiviri:
§
decisione, senza formalità di rito,
entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per
controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
§
parere obbligatorio, ma non vincolante,
sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti
dall’art. 10.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 29. L’esercizio sociale
decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il
Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per
l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il
rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale
dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il
bilancio preventivo per l’anno in corso.
Art. 30. Le entrate
dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di
simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato,
di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di
servizi convenzionati;
e) proventi delle cessione di beni e
servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata compatibile con le
finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.
I beni ricevuti e le rendite delle
donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al
conseguimento delle finalità previste dall’atto costituivo e dallo statuto.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con
il regolamento interno e con le leggi dello stato italiano potrà essere
utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e
arricchire il suo patrimonio.
I proventi delle varie attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di
attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 31. Il patrimonio sociale
è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli
pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità
patrimoniali.
Art. 32. Il patrimonio sociale
deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il
conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In
caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane
di proprietà dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e
devoluzione dei beni
Art. 33. Lo scioglimento
dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma
straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio
dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di
cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
In nessun caso possono essere
distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 34. Il presente Statuto
deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non
vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia.